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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Quarta Sezione) del 12 aprile 1994, causa C-150/93

Decisione
decisa il 1994-04-12
ECLI
ECLI:EU:C:1994:128

Epigrafe

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 aprile 1994 Nel procedimento C-150/93, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d'appel di Parigi nella causa dinanzi ad essa pendente tra Directeur général des douanes et droits indirects e Superior France SA, Danzas SA, domanda vertente sull'interpretazione di talune sottovoci del capitolo 42 dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori M. Diez de Velasco, presidente di sezione, C. N. Kakouris e P. J. G. Kapteyn (relatore), giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: R. Grass viste le osservazioni scritte presentate: per il governo francese, dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Jean-Louis Falconi, segretario agli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti; per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, e dalla signora Virginia Melgar, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 gennaio 1994, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 18 gennaio 1993, pervenuta alla Corte il 13 aprile successivo, la Cour d'appel di Parigi ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione di talune sottovoci del capitolo 42 dell'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla Tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1, in prosieguo: la «TDC»).
punto 2
Fra il 20 ottobre 1988 e il 6 marzo 1989, le dogane francesi effettuavano controlli su operazioni di importazione di oggetti da viaggio, in particolare di valigette, borse e valigie. Tali operazioni di importazione, effettuate fra il 22 gennaio 1988 e il 16 dicembre 1988 dalla ditta Superior France SA per il tramite dello spedizioniere doganale Danzas, riguardavano merci originarie della Corea del Sud, di Taiwan e della Bulgaria. Le merci erano state dichiarate alle sottovoci 42021291, 42021299 e 42029291 della TDC, che prevedevano il pagamento di dazi doganali all'aliquota del 5,1%.
punto 3
Le autorità doganali concludevano che i prodotti di cui trattasi erano bagagli in materia plastica alveolare (PVC) rinforzati all'interno da tessuto sintetico (viscosa-poliestere, cotone-poliestere) o naturale (cotone) e che, ai fini della classificazione doganale, il tessuto doveva essere considerato come un semplice supporto. Le merci sarebbero pertanto rientrate nelle voci doganali relative alla superficie esterna in fogli di materia plastica, in particolare nelle sottovoci 42022210, 42021219 e 42021211, con applicazione del dazio doganale del 12%.
punto 4
Adita in sede di appello, la Cour d'appel di Parigi ha chiesto alla Corte, con ordinanza 18 gennaio 1993, di stabilire: « se, in applicazione delle note 2-5 del capitolo 59 e della nota 3 e) del capitolo 56, gli oggetti da viaggio in materia plastica alveolare (PVC) rinforzati all'interno con un tessuto (viscosa-poliestere, cotone-poliestere o cotone) importati fra il 22 gennaio e il 16 dicembre 1988, rientrino nelle voci 42022210, 42029291 ovvero 42011211, precisando quale fosse la tariffa da applicare al momento dei fatti ».
punto 5
Occorre notare anzitutto che, stando alle informazioni contenute nel fascicolo, è sfuggito un errore di battitura nell'ultima voce doganale menzionata nella questione. Tale voce dev'essere letta 4202 12 11.
punto 6
Con la questione pregiudiziale il giudice nazionale intende in sostanza accertare se, per l'applicazione delle sottovoci del capitolo 42 della TDC, gli oggetti da viaggio in materia plastica alveolare (PVC) rinforzati internamente da tessuto debbano considerarsi come una merce avente la superficie esterna in materia plastica o, viceversa, in materia tessile.
punto 7
Si deve ricordare anzitutto che la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata deve avvenire conformemente ai principi contenuti nelle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata, di cui al titolo I dell'allegato I della TDC.
punto 8
Ai sensi della regola generale 2 b), « qualsiasi menzione ad una materia nel testo di una determinata voce si riferisce a questa materia sia allo stato puro sia mescolata od anche associata ad altre materie. (...) La classificazione di questi oggetti mescolati o compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3 ».
punto 9
La regola generale 3 b) prevede che «i prodotti misti, i lavori composti di materie differenti (...) sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale».
punto 10
In forza di questi criteri occorre determinare se la materia che conferisce agli oggetti da viaggio il loro carattere essenziale sia la materia plastica ovvero la materia tessile (v. sentenza 21 giugno 1988, causa 253/87, Sportex, Racc. pag. 3351, punto 8).
punto 11
Dalle note esplicative del Consiglio di cooperazione doganale sul sistema armonizzato (in prosieguo: le «note esplicative»), in particolare da quelle relative ai capitoli 39 e 40 della TDC, nonché dalla nota 2 a), 5 del capitolo 59 della TDC e dalla nota 3 e) del capitolo 56 della TDC, che costituiscono mezzi di interpretazione delle voci della TDC, risulta che se una merce è realizzata in materia plastica combinata ad una materia tessile che svolge la funzione di semplice supporto, la presenza del tessuto non ha nessuna incidenza sulla classificazione doganale.
punto 12
Nell'ambito della TDC occorre pertanto distinguere a seconda che il componente tessile sia o meno un semplice supporto della materia plastica.
punto 13
La nozione di «supporto» è definita nelle note esplicative del capitolo 40 della TDC, concernenti le combinazioni simili di gomma e tessuto. Stando a tali note, si deve ritenere che svolgano la funzione di semplice supporto, quando sono applicati su una sola faccia di lastre, fogli e nastri di gomma alveolare, i prodotti tessili non operati, greggi, imbianchiti o tinti uniformemente.
punto 14
Questi criteri oggettivi consentono altresì di stabilire se, per l'applicazione del capitolo 42, la superficie esterna degli oggetti da viaggio sia in materia plastica o in materia tessile.
punto 15
Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dal giudice nazionale nel senso che, per l'applicazione delle sottovoci del capitolo 42 della TDC, gli oggetti da viaggio in materia plastica alveolare (PVC) rinforzati internamente da tessuto devono essere considerati merci aventi la superficie esterna in materia plastica e non in materia tessile qualora quest'ultima svolga la funzione di semplice supporto. Svolgono la funzione di semplice supporto, quando sono applicati su di una sola faccia di lastre, fogli e nastri in materia plastica alveolare, i prodotti tessili non operati, greggi, imbianchiti o tinti uniformemente.

Sentenza › Sulle spese

punto 16
Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d'appel di Parigi con ordinanza 18 gennaio 1993, dichiara: Per l'applicazione delle sottovoci del capitolo 42 della Tariffa doganale comune, gli oggetti da viaggio in materia plastica alveolare (PVC) rinforzati internamente da tessuto devono essere considerati merci aventi la superfìcie esterna in materia plastica e non in materia tessile qualora quest'ultima svolga la funzione di semplice supporto. Svolgono la funzione di semplice supporto, quando sono applicati su di una sola faccia di lastre, fogli e nastri in materia plastica alveolare, i prodotti tessili non operati, greggi, imbianchiti o tinti uniformemente.

Firme

Diez de Velasco Kakouris Kapteyn Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 aprile 1994. Il cancelliere R. Grass Il presidente della Quarta Sezione M. Diez de Velasco

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