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Sez. 1, Sentenza n. 10852 del 05/12/1996 (Rv. 501053 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE | Estremi - Menzione dell'atto da rinnovare e delle ragioni relative - Necessità.
Stato
decisa il 1996-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501053-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE

La rinnovazione della notifica nulla, di cui all'art. 291, primo comma, cod. proc. civ., consiste nella reiterazione di un atto, destinato a sovrapporsi a quello già posto in essere, al fine di preservarne gli effetti, che vengono quindi ad avere la propria fonte in un nuovo fatto giuridico. Perché di rinnovazione possa parlarsi è pertanto necessario che nell'atto compiuto successivamente si faccia menzione di quello che si intende rinnovare, indicando la ragione per la quale si procede alla rinnovazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)