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Sez. U, Sentenza n. 1158 del 27/03/1975 (Rv. 374598 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - IMPIEGATI STATALI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374598-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI - IMPIEGATI STATALI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

Nella locuzione 'altri enti pubblicì adottata dal legislatore nell'art 37 della legge 20 maggio 1970 n 300 (statuto dei lavoratori) per estendere l'applicazione della disciplina di tale legge ai rapporti di impiego dei dipendenti di enti pubblici diversi da quelli svolgenti esclusiva o prevalente attivita economica, non puo ritenersi compreso anche lo stato. Pertanto, deve ritenersi improponibile, per difetto assoluto di giurisdizione, la domanda con la quale i rappresentanti di organizzazioni sindacali dei pubblici dipendenti chiedano al pretore, a norma dell'art 28 della citata legge, che sia ordinato ad una amministrazione dello stato la cessione di comportamenti comunque diretti ad impedire o limitare l'Esercizio della liberta e dell'attivita sindacale o del diritto di sciopero e la rimozione dei loro effetti. (Conf 3872/74, mass n 372408; 3476/74, mass n 371978; (Conf 1380/72, mass n 357957).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)