Sez. 1, Ordinanza n. 1741 del 21/03/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202092 - 01
Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere | Notificazione alle altri parti - Nozione di parte - Fattispecie.
Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere
Ai fini della notificazione alle altre parti della richiesta di rimessione del processo, la parte a cui il legislatore fa riferimento non va intesa in senso formale, ma in senso sostanziale, e comprende anche la persona offesa, cui non può disconoscersi un eventuale interesse ad opporsi alla sottrazione della cognizione del reato al giudice naturale in forza di una richiesta che le appaia pretestuosa e dilatoria. (Fattispecie relativa a processo per truffa aggravata in danno dello Stato ascritta a un dipendente dell'Amministrazione giudiziaria, in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo per l'omessa sua notifica al Ministero di Grazia e Giustizia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)