Sez. U, Sentenza n. 767 del 20/03/1973 (Rv. 363019 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO - DEPOSITO DELLA COPIA DELLA DECISIONE - NECESSITA - MANCANZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO. *
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI - DECISIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - RICORSO PER CASSAZIONE - DEPOSITO DEL RICORSO - DEPOSITO DELLA COPIA DELLA DECISIONE - NECESSITA - MANCANZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO. *
E improcedibile il ricorso per Cassazione avverso la decisione emessa in materia disciplinare dal consiglio nazionale forense che non risulti depositato nel termine di quindici giorni dall'ultima notificazione, come prescritto dal secondo comma dell'art 66 del RD 22 gennaio 1934 n 37. Eguale sanzione di improcedibilita e applicabile al ricorso medesimo qualora non risulti depositata copia autentica della decisione impugnata, derivando tale Onere, per la parte ricorrente, non soltanto dallo art 369, comma secondo, numero due, cod proc civ, ma anche dalla norma speciale di cui all'art 66, comma secondo, del suddetto decreto n 37 del 1934, la quale prescrive che debba essere presentata nella cancelleria della Corte di Cassazione precisamente quella copia della decisione impugnata che e stata notificata al ricorrente: cio all'evidente scopo di rendere possibile il controllo sulla tempestivita del ricorso.*
Riferimenti normativi: Legge 22/01/1934 num. 37 art. 66, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)