Sez. 1, Ordinanza n. 2137 del 20/12/1975 Cc. (dep. 09/03/1976) Rv. 132704 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CIVILI - VALORE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CIVILI - VALORE.*
Tra le condizioni cui l'art 176 cod pen subordina la concessione della liberazione condizionale, merita attenta considerazione quella concernente l'adempimento delle obbligazioni civili derivante dai reati, specie per quanto attiene all'Azione riparatrice nei confronti delle vittime e dei loro congiunti, dal momento che, sotto tale profilo, il comportamento del condannato puo costituire validissimo elemento di valutazione del suo ravvedimento. Infatti, l'interessamento che egli abbia dimostrato, i tentativi che abbia posto in opera anche dal luogo di detenzione - attraverso i familiari, le autorita carcerarie, il cappellano - per informarsi della sorte delle vittime dei suoi delitti, delle vedove, degli orfani, per attenuarne i danni ed alleviarne il dolore per chiedere il loro perdono e la loro solidarieta umana, costituiscono elementi basilari ed insostituibili per un giudizio in ordine alla maturazione psicologica del condannato nel senso auspicato, ed, in ordine ad essi, l'omessa indagine non puo ritenersi giustificata dalle usuali certificazioni tributarie o catastali.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)