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Sez. 2, Sentenza n. 3231 del 11/11/1971 (Rv. 354654 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - RIFERIMENTO ALLA ORIGINARIA DOMANDA - SUCCESSIVE RIDUZIONI QUANTITATIVE - IRRILEVANZA - DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO - SUCCESSIVA PRECISAZIONE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1971-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354654-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DEL VALORE - RIFERIMENTO ALLA ORIGINARIA DOMANDA - SUCCESSIVE RIDUZIONI QUANTITATIVE - IRRILEVANZA - DOMANDA DI VALORE INDETERMINATO - SUCCESSIVA PRECISAZIONE - ININFLUENZA.*

Ai fini della Competenza per valore, non si puo aver riguardo alle specificazioni della domanda in senso limitativo che l'attore faccia nel corso del giudizio, dovendosi aver riguardo esclusivo all'oggetto del giudizio quale risulta dalla prospettazione fattane con la domanda e dalla sua eventuale precisazione consentita - anche ai fini della Competenza - fino alla prima udienza (art 183 cod proc civ), a nulla rilevando la precisazione quantitativa di domanda di valore indeterminato operata nell'ulteriore corso della causa, neppure nel caso in cui la riduzione sia determinata dalle eccezioni del convenuto. (V 1696'67, mass n 328531).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)