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Sez. 3 - , Sentenza n. 2918 del 25/11/2020 Ud. (dep. 25/01/2021) Rv. 280827 - 01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI | Reati contro la moralità pubblica e il buon costume - Prostituzione - Circostanze - Aggravanti speciali previste dall'art. 4 della legge n. 75 del 1958 - Fatti commessi «ai danni» - Significato della locuzione.
Stato
decisa il 2020-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280827-01

REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI SPECIALI

La locuzione «ai danni», contenuta nell'art. 4, nn. 2, 5, 7 e 7-bis della legge n. 75 del 1958 ai fini della configurabilità delle circostanze aggravanti, non indica un danno concreto, patrimoniale o anche morale, ma esprime l'offesa (oggetto generico), che assume carattere di maggiore gravità quando il fatto è commesso in danno delle persone indicate nella citata disposizione, equivalendo detta espressione a «in confronto di». (Conf. n. 125 del 25/01/1967, Rv. 103839-01; Diff. n. 803 del 13/05/1968, Rv. 108633-01)

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 lett. 2 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 lett. 5 CORTE COST., Legge 20/02/1958 num. 75 art. 4 lett. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)