Sez. 4, Sentenza n. 9182 del 02/10/1996 Ud. (dep. 19/10/1996) Rv. 205713 - 01
Stupefacenti - In genere | Quantità ingente di sostanza stupefacente - Nozione - Accertamento dell'ingente quantità - Criteri.
Stupefacenti - In genere
Ai fini della ravvisabilità dell'aggravante prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deve considerarsi ingente solo quella quantità che sia idonea a cagionare il fenomeno della diffusione del consumo di sostanze stupefacenti in maniera molto ampia, tale da soddisfare le esigenze di un numero assai elevato di tossicodipendenti per un congruo periodo di tempo e in un'apprezzabile area di spaccio. È, pertanto, da escludere che la citata aggravante ricorra solo se risulti influenzato il mercato nazionale, essendo irrilevanti quei quantitativi, ancorché notevoli, che determinino effetti nel più limitato ambito di aree regionali o metropolitane. L'accertamento dell'ingente quantità, inoltre, va compiuto con riferimento al singolo episodio isolatamente considerato (non già rapportandolo ai quantitativi sequestrati nel periodo in cui questo si è verificato), ed avuto riguardo al principio attivo contenuto nella sostanza, alla qualità della stessa e agli effetti negativi, diversi secondo i tipi di droga, causati dalla sua assunzione all'integrità dei potenziali consumatori.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)