diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1355 del 14/05/1973 (Rv. 363995 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363995-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione delle risultanze di causa ed in particolare delle prove testimoniali, nonche il giudizio sull'attendibilita dei vari testi, sulla maggiore o minore credibilita delle loro affermazioni e sulla Rilevanza probatoria delle singole deposizioni a confronto o a preferenza di altre, sono rimessi all'apprezzamento del giudice del merito: apprezzamento insindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. In particolare, il principio dettato dall'art 115 cod proc civ, che sancisce il dovere di decidere iuxta alligata et probata, non puo ritenersi violato quando le prove acquisite al giudizio siano state valutate in un modo piuttosto che in un altro, ovvero quando, nell'indicare le ragioni del suo convincimento, il giudice non richiami o discuta puntualmente tutte le risultanze contrarie a quelle ritenute decisive. (Conf 3127/71, mass n 354467).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)