Sez. 3, Sentenza n. 1222 del 03/03/1981 (Rv. 411794 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - CRITERI EQUITATIVI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE - CRITERI EQUITATIVI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In materia di risarcimento del danno, il giudice del merito e libero di scegliere, di volta in volta, il criterio piu idoneo a fare coincidere l'entita della riparazione pecuniaria con il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, soprattutto nella valutazione del lucro cessante, che non puo prescindere dal criterio equitativo, con la conseguenza che il relativo giudizio e incensurabile in Sede di legittimita, se compiuto sulla base di un esame globale della situazione. (Conf 4641/79, mass n 401176; (Conf 4180/78, mass n 393800).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)