REGOLAMENTO (CE) N. 2100/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali
Testo in vigore al
Art. 65 Relazione sulla verifica tecnica
1. A richiesta dell'Ufficio, o se accerta che la varietà non è omogenea o stabile, l'ufficio d'esame incaricato della verifica tecnica trasmette all'Ufficio una relazione sui risultati degli accertamenti effettuati.
2. Se all'atto della verifica tecnica emergono difetti ai sensi del paragrafo 1, l'Ufficio trasmette al titolare i risultati della verifica tecnica e gli offre la possibilità di formulare osservazioni al riguardo.
Art. 66 Modifica della denominazione varietale
1. L'Ufficio modifica una denominazione varietale attribuita conformemente all'articolo 63 qualora tale denominazione non soddisfi o non soddisfi più le condizioni previste in detto articolo e qualora, nel caso in cui esista un altrui diritto precedente e contrastante, il titolare accetti la modifica o una sentenza definitiva vieti, per il medesimo motivo, l'impiego della denominazione varietale al titolare o a qualsiasi altra persona tenuta ad utilizzare la denominazione varietale stessa.
2. L'Ufficio invita il titolare a proporre una denominazione varietale modificata e si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 63.
3. La denominazione varietale modificata proposta può essere oggetto di opposizione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera b).
Capo V. Ricorsi
Art. 67 Decisioni impugnabili
1. Le decisioni dell'Ufficio adottate conformemente agli articoli 20, 21, 59, 61, 62, 63 e 66, nonché le decisioni riguardanti le tasse a norma dell'articolo 83, le spese a norma dell'articolo 85, l'iscrizione o la soppressione di dati nel registro a norma dell'articolo 87, e la consultazione pubblica a norma dell'articolo 88 possono formare oggetto di ricorsi.
2. Un ricorso presentato conformemente al paragrafo 1 ha effetto sospensivo. L'Ufficio può tuttavia, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, disporre che la decisione impugnata non sia sospesa.
3. Possono formare oggetto di ricorso le decisioni dell'Ufficio ai sensi degli articoli 29 e 100, paragrafo 2, a meno che non sia stato presentato un ricorso diretto a norma dell'articolo 74. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
4. Una decisione che non pone fine a un procedimento nei confronti di una delle parti può essere oggetto di ricorso solo unitamente alla decisione definitiva, a meno che tale decisione preveda un ricorso separato.
Art. 68 Persone legittimate a presentare ricorso e ad essere parti nella procedura di ricorso
Fatto salvo l'articolo 82, qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare ricorso avverso una decisione di cui sia destinataria oppure avverso una decisione che, pur avendo come destinataria formale un'altra persona, la riguardi direttamente e personalmente. Le parti della procedura possono partecipare, e l'Ufficio partecipa di diritto, alla procedura di ricorso.
Art. 69 Termine e forma del ricorso
Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro il termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata qualora questa abbia come destinataria la persona che presenta il ricorso o, in mancanza, entro due mesi a decorrere dalla pubblicazione della decisione ed una relazione scritta indicante i motivi del ricorso viene presentata entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla suddetta notifica o dalla pubblicazione della decisione di ricorso.
Art. 70 Revisione interlocutoria
1. Se il servizio dell'Ufficio che ha predisposto la decisione ritiene che il ricorso sia ammissibile e fondato, l'Ufficio rettifica la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando al ricorrente si oppone un'altra parte della procedura di ricorso.
2. Se la decisione non è rettificata entro un termine di un mese dalla data di notifica della motivazione, per quanto riguarda l'appello l'Ufficio deve immediatamente:
decidere se intentare un'azione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, seconda frase, e
deferire il ricorso alla commissione di ricorso.
Art. 71 Esame dei ricorsi
1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione di ricorso ne esamina la fondatezza.
2. In occasione dell'esame del ricorso, la commissione di ricorso invita le parti della procedura di ricorso, tante volte quanto è necessario, a presentare, entro un termine determinato, osservazioni sulle notifiche trasmesse o sulle comunicazioni provenienti da altre parti della procedura di ricorso. Le parti della procedura di ricorso hanno la facoltà di fare rimostranze orali.
Art. 72 Decisione sul ricorso
La commissione di ricorso decide sul ricorso in base all'esame effettuato a norma dell'articolo 71. La commissione di ricorso può esercitare le attribuzioni di competenza dell'Ufficio o deferire la causa al servizio responsabile dell'Ufficio per il seguito del ricorso. Quest'ultimo è vincolato dalla decisione della commissione di ricorso in ordine alle questioni di diritto sempreché i fatti siano gli stessi.
Art. 73 Ricorsi avverso le decisioni delle commissioni di ricorso
1. Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione oppure per sviamento di potere.
3. La Corte di giustizia è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.
4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, che sia rimasta totalmente o parzialmente soccombente nelle sue conclusioni.
5. Il ricorso deve essere presentato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso.
6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.
Art. 74 Ricorso diretto
1. Il ricorso diretto alla Corte di giustizia delle Comunità europee può basarsi sulle decisioni dell'Ufficio ai sensi degli articoli 29 e 100, paragrafo 2.
2. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 73.
Capo VI. Altre disposizioni procedurali
Art. 75 Motivazione delle decisioni e diritto di audizione
Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse si fondano esclusivamente su motivi o fatti in merito ai quali le parti della procedura hanno potuto prendere posizione oralmente o per iscritto.
Art. 76 Esame d'ufficio dei fatti
Nel corso della procedura, l'Ufficio procede all'esame d'ufficio dei fatti nella misura in cui questi ultimi sono oggetto dell'esame conformemente agli articoli 54 e 55. L'Ufficio non tiene conto dei fatti o delle prove che non sono stati prodotti entro i termini fissati dall'Ufficio.
Art. 77 Procedura orale
1. L'Ufficio ricorre alla procedura orale di propria iniziativa o a richiesta di una qualsiasi delle parti della procedura.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, la procedura orale dinanzi all'Ufficio non è pubblica.
3. La procedura orale dinanzi alla commissione di ricorso, inclusa la pronuncia della decisione, è pubblica, fatta salva decisione contraria della commissione di ricorso qualora la pubblicità possa causare inconvenienti gravi e ingiustificati nei confronti di una delle parti della procedura di ricorso.
Art. 78 Istruzione
1. Per tutte le procedure dinanzi all'Ufficio possono essere adottate le seguenti misure d'istruzione:
a) Vernehmung der Verfahrensbeteiligten;
b) audizione delle parti della procedura;
c) domanda di informazioni;
d) audizione di testimoni;
e) perizie;
f) ispezioni;
g) dichiarazioni giurate.
2. Se le decisioni dell'Ufficio vengono adottate in seno a un comitato, esso può affidare a uno dei suoi membri il compito di esaminare le prove addotte.
3. L'Ufficio, se ritiene necessario procedere all'audizione di una delle parti della procedura, di un testimone o di un perito,
a) cita la persona interessata a comparire, oppure
b) chiede, conformemente alle disposizioni dell'articolo 91, paragrafo 2, alle autorità competenti, giudiziarie o altre, dello Stato nel territorio nel quale è domiciliata la persona in causa, di procedere all'audizione.
4. Una parte della procedura, un testimone o un perito citato a comparire dinanzi all'Ufficio può chiedere a quest'ultimo di essere autorizzato a deporre dinanzi alle autorità competenti, giudiziarie o altre, dello Stato nel cui territorio ha il suo domicilio. Dopo aver ricevuto tale richiesta o qualora non vi siano reazioni alla citazione, l'Ufficio può chiedere, a norma dell'articolo 91, paragrafo 2, alle autorità competenti, giudiziarie o altre, di procedere all'audizione della persona interessata.
5. Se una parte della procedura, un testimone o un perito depone dinanzi all'Ufficio quest'ultimo può chiedere, se ritiene opportuno che la deposizione sia fatta sotto giuramento o in un'altra forma vincolante, alle autorità competenti, giudiziarie o altre, dello Stato nel cui territorio è domiciliata la persona interessata, di procedere a una nuova audizione in base alle condizioni prescritte.
6. Se l'Ufficio chiede ad un'autorità competente, giudiziaria o altra, di raccogliere una deposizione può altresì chiedere di assumere tale deposizione in una forma vincolante e autorizzare un membro dell'Ufficio ad assistere all'audizione della parte della procedura, del testimone o del perito e a interrogarlo, per il tramite dell'autorità di cui sopra o direttamente.
Art. 79 Notifica
L'Ufficio notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni nonché le comunicazioni che implicano un termine di decorrenza o la cui notifica è contemplata da altre disposizioni del presente regolamento o da disposizioni adottate in virtù del presente regolamento o ancora prescritte dal presidente dell'Ufficio. Le notifiche possono essere fatte per il tramite dei competenti uffici delle varietà degli Stati membri.
Art. 80 Restitutio in integrum
1. Il richiedente di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali o il titolare o qualsiasi altra parte in causa nella procedura dinanzi all'Ufficio che, pur avendo preso tutte le precauzioni richieste dalle circostanze, non ha potuto rispettare un termine nei confronti dell'Ufficio è reintegrato, a sua richiesta, nei suoi diritti se l'impedimento ha avuto come conseguenza diretta, in virtù del presente regolamento, la perdita di un diritto o rimedio giuridico.
2. Le domande devono essere presentate per iscritto entro un termine di due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere eseguito nel termine predetto. La domanda è ammissibile solo entro il termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine che non è stato rispettato.
3. La domanda deve esporre i motivi sui cui è basata e indicare i fatti a cui si riferisce.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei termini contemplati al paragrafo 2 nonché all'articolo 52, paragrafi 2, 4 e 5.
5. Chiunque, in uno Stato membro e nel periodo che intercorre fra la perdita di un diritto connesso, conformemente al paragrafo 1, con la domanda o la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali e il ristabilimento di tale diritto, abbia, in buona fede, utilizzato o svolto effettivi e seri preparativi per utilizzare il materiale di una varietà oggetto di una domanda pubblicata per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali già concessa, può continuare, a titolo gratuito, l'utilizzazione in parola nella sua azienda o per le necessità della sua azienda.
Art. 81 Principi generali
1. In mancanza di disposizioni procedurali nel presente regolamento o in disposizioni adottate in virtù del presente regolamento, l'Ufficio prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia negli Stati membri.
2. Le disposizioni dell'articolo 48 si applicano mutatis mutandis al personale dell'Ufficio nella misura in cui ha partecipato alle decisioni del tipo contemplato all'articolo 67, e al personale degli uffici d'esame, nella misura in cui si è occupato delle misure adottate per la preparazione delle decisioni suddette.
Art. 82 Rappresentante legale
Le persone che non sono domiciliate o che non hanno sede o uno stabilimento nel territorio della Comunità possono avviare una procedura quali parti in causa dinanzi all'Ufficio soltanto se hanno designato un rappresentante legale avente domicilio, sede o uno stabilimento nel territorio della Comunità.
Capo VII. Tasse, pagamento delle spese
Art. 83 Tasse
1. In base ai regolamenti relativi alle tasse di cui all'articolo 113, l'Ufficio riscuote delle tasse per coprire le spese degli atti contemplati nel presente regolamento nonché delle tasse annuali per tutta la durata della privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
2. In caso di mancato pagamento delle tasse esigibili per gli atti dell'Ufficio di cui all'articolo 113, paragrafo 2 o per altri atti dell'Ufficio contemplati nei regolamenti relativi alle tasse e che devono essere espletati solo su richiesta, si considera che la domanda non è stata presentata o che il ricorso non è stato depositato se le misure necessarie per effettuare il pagamento delle tasse non sono state adottate entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui l'Ufficio ha inviato una nuova richiesta di pagamento richiamando l'attenzione dell'interessato sulle conseguenze del mancato pagamento.
3. Se talune informazioni fornite dal richiedente della privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere verificate solo tramite un esame tecnico che esula dal quadro stabilito per l'esame tecnico delle varietà del taxon considerato, le tasse esigibili per l'esame tecnico possono essere maggiorate fino a concorrenza dell'importo delle spese effettive, previa consultazione dell'interessato.
4. Le tasse riscosse per un ricorso devono essere rimborsate se il ricorso viene accolto mentre è previsto un rimborso pro rata se il ricorso è stato accolto parzialmente. Tuttavia il rimborso può essere parzialmente o totalmente rifiutato se l'esito del rircorso è basato su fatti che non erano disponibili al momento della decisione iniziale.
Art. 84 Prescrizione degli obblighi finanziari
1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento delle tasse si prescrive dopo un termine di quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.
2. I diritti nei confronti dell'Ufficio in materia di rimborso di tasse o di somme riscosse in eccedenza all'atto del pagamento delle tasse si prescrivono dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.
3. Il termine contemplato al paragrafo 1 è interrotto da una richiesta di pagamento della tassa e, nel caso contemplato al paragrafo 2, da una richiesta di rimborso scritta e motivata. Il termine decorre nuovamente a partire dalla data della sua interruzione; esso scade al più tardi al termine di un periodo di sei anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il termine originale ha iniziato a decorrere, a meno che per far valere il diritto sia stata avviata nel frattempo un'azione legale; in questo caso il termine scade al più presto al termine del periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la decisione è passata in giudicato.
Art. 85 Ripartizione delle spese
1. La parte soccombente di una procedura di nullità o annullamento della privativa comunitaria per ritrovati vegetali o di una procedura di ricorso, sostiene le spese dell'altra parte della procedura, nonché le proprie spese sostenute dalla medesima, indispensabili ai fini della procedura, comprese le spese di spostamento e di soggiorno e la retribuzione di un agente, consulente o avvocato, entro i limiti previsti dalle tariffe fissate per ciascuna categoria di spese, alle condizioni stabilite nelle norme di applicazione ai sensi dell'articolo 114.
2. Tuttavia, ove le parti della procedura ottengano soddisfazione su alcuni capi del ricorso e non su altri, o qualora l'equità lo richieda, l'Ufficio o la commissione di ricorso decide una diversa ripartizione delle spese.
3. La parte della procedura che pone fine a una procedura ritirando la domanda per la concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, la domanda di nullità o di annullamento della privativa, o di ricorso, o rinunciando alla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sostiene le spese dell'altra parte della procedura come contemplato nei paragrafi 1 e 2.
4. Quando le parti della procedura si accordano davanti all'Ufficio o alla commissione di ricorso su una ripartizione delle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi precedenti, si deve prenderne atto.
5. A richiesta l'Ufficio o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei precedenti paragrafi.