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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 372 del 1985

Decisione
decisa il 1985-12-19, depositata il 1985-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:372
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11329

  • Enti locali
  • Tassa di occupazione del sottosuolo
  • Misura
  • Rideterminazione delle tariffe applicabili
  • Difformità fra il testo dalla camera ed il testo approvato dal senato in sede di coordinamento
  • Illegittimità costituzionale parziale già dichiarata
  • Manifesta infondatezza.
  • l 2 luglio 1952, n. 703, art. 39, primo comma.
  • cst artt. 70 e 72.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 70 e 72 Cost., dell'art. 39, primo comma, l. 2 luglio 1952, n. 703, nella parte in cui dispone l'aumento di 40 volte la tassa di occupazione del sottosuolo stradale - sotto il profilo che la norma fu approvata dal Senato senza l'inciso "e successive modificazioni" introdotto successivamente ma non definitivamente approvato - in quanto la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole "e successive modificazioni". - S. n. 292/1984.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale) promosso con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 dal T.A.R. per la Liguria sui ricorsi riuniti proposti dall'ENEL contro il Comune di La Spezia iscritta al n. 1155 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 bis dell'anno 1985. Visto l'atto di costituzione dell'ENEL; udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 novembre 1983 il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato in riferimento agli artt. 70 e 72 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), nella parte in cui dispone l'aumento di quaranta volte della tassa di occupazione del sottosuolo stradale "di cui all'art. 198 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni"; che il giudice a quo in particolare rileva: che la disposizione denunciata fu approvata dal Senato, in Assemblea, senza l'inciso "e successive modificazioni"; che tale inciso fu invece introdotto dalla Commissione incaricata del coordinamento da quel ramo del Parlamento; che il testo così integrato fu poi approvato dalla Camera dei deputati, la quale però non lo rinviò al Senato per la definitiva approvazione, e che in tale formulazione la legge fu poi promulgata e pubblicata; che, in relazione agli aumenti tariffari successivi alla legge n. 1175 del 1931, all'inciso in questione deve attribuirsi carattere di modificazione sostanziale, e non solo formale, nel testo approvato dal Senato, con conseguente violazione del procedimento di formazione delle leggi, che impone l'approvazione del medesimo testo da parte di ciascun ramo del Parlamento.
punto 2
Considerato che la disposizione impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 292 del 1984, limitatamente alle parole "e successive modificazioni", avendo la Corte ritenuto che tra le due Camere "si verificò convergenza sino all'aumento minore, sicché l'area della divergenza si riduce all'aumento maggiore" e che potrebbe dunque farsi salva "dopo l'eliminazione della parte viziata, la disposizione di cui all'art. 39, primo comma, della legge n. 703 del 1952, la cui operatività compete ai giudici di merito di stabilire";
punto 3
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con ordinanza in data 24 novembre 1983 (reg. ord. n. 1155 del 1984). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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