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Sez. 1, Sentenza n. 509 del 14/01/2016 (Rv. 638137 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI | Pagamenti eseguiti in corso di concordato - Successiva risoluzione del concordato e dichiarazione di fallimento del debitore - Ripetibilità di quei pagamenti - Natura, presupposti e termine prescrizionale della relativa azione.
Stato
decisa il 2016-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638137-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI

In caso di risoluzione del concordato preventivo e di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito dall'art 140, comma 3, l.fall., in tema di concordato fallimentare, i pagamenti eseguiti nel corso della procedura minore in violazione della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni, sono eccezionalmente ripetibili non in quanto oggettivamente non dovuti ma perché, in quanto difformi ai canoni di soddisfacimento concordatario, inefficaci rispetto alla massa dei creditori, sicché la relativa azione, esercitabile soltanto dalla curatela, ha carattere costitutivo e si prescrive, al pari delle azioni revocatorie, nel termine di cinque anni, con decorrenza dalla sentenza dichiarativa di fallimento, da cui sorge.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 69 bis, Legge Falliment. art. 140, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)