Sez. 3 - , Sentenza n. 17441 del 28/06/2019 (Rv. 654355 - 02)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Posizione di attore in capo all'opponente - Conseguenze - Eccezioni da lui proposte - Natura di "causa petendi" - Sussistenza - Modifica - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore, sicché le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso sentenza che aveva ritenuto tardiva la deduzione dell'opponente, rassegnata solo in sede di memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., relativa alla non assoggettabilità ad espropriazione forzata dell'immobile staggito in quanto oggetto di provvedimento di assegnazione della casa coniugale, emesso in sede di giudizio di separazione ed asseritamente opponibile al creditore procedente ed a quelli intervenuti nell'esecuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)