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Sez. L, Sentenza n. 11462 del 19/06/2004 (Rv. 573750 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Deduzione concernente la contrapposizione fra la valutazione delle prove fatta dal primo giudice e nella sentenza impugnata - Sindacato di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2004-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573750-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi di motivazione deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella contrapposizione fra la valutazione delle prove fatta dal primo giudice e la valutazione enunciata nella sentenza impugnata, sollecitando ciò, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in sede di legittimità e non recando, invece, siffatta deduzione l'indicazione specifica dei vizi logici e giuridici della motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)