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Sez. U - , Ordinanza n. 30712 del 18/10/2022 (Rv. 666059 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Proposizione dello stesso giudizio davanti a diverse giurisdizioni - Contestazione della giurisdizione in uno soltanto dei processi - Interesse ad agire per regolamento preventivo di giurisdizione in entrambi - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666059-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Qualora una parte abbia promosso il medesimo giudizio innanzi a due distinte giurisdizioni, dubitando soggettivamente quale di esse fosse quella effettivamente esistente, la contestazione

parte proponente ad avvalersi del regolamento preventivo di giurisdizione con riguardo ad entrambi i processi, trattandosi della medesima questione, il cui apprezzamento è unitario e riguarda ambedue i giudizi pendenti.

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)