Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641
Testo in vigore al
Art. 30 Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti le esposizioni universali e la qualificazione internazionale delle fiere.
Capo III. Industria alberghiera e turismo
Art. 31 Industria alberghiera e turismo
1. Le funzioni amministrative nella materia relativa alla industria alberghiera e turismo concernono tutti i servizi, le strutture e le attivita' pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi, e della industria alberghiera, nonche' gli enti e le aziende pubbliche operanti nel settore sul piano locale.
2. Le funzioni predette comprendono fra l'altro:
a) le opere, gli impianti, i servizi complementari all'attivita' turistica;
b) la promozione di attivita' sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attivita' e gli impianti di interesse dei giovani in eta' scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'organizzazione delle attivita' agonistiche ad ogni livello e le relative attivita' promozionali, sentita la regione per le attivita' che interessano la Valle d'Aosta. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI;
c) la vigilanza sulle attivita' svolte e sui servizi gestiti, nel territorio regionale, per quanto riguarda le attivita' turistico-ricreative, dal locale Automobil club.
3. L'ultimo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica alla regione.
Art. 32 Propaganda all'estero
1. Ferma restando la competenza regionale, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, per la propaganda all'estero delle iniziative ed attivita' turistico-alberghiere proprie della regione, questa si avvale dell'Ente nazionale italiano per il turismo per la istituzione e gestione di uffici di rappresentanza e di informazione turistica all'estero, salvo diversa intesa tra il Governo e la regione, ove i detti uffici non siano istituiti.
Art. 33 Competenze dello Stato
1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) il parere del Ministero delle finanze ai fini del riconoscimento, della revoca, della determinazione del territorio relativo, della classificazione delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonche' della determinazione delle localita' di interesse turistico, fino a quando la materia tributaria attinente ai provvedimenti stessi non sara' diversamente disciplinata;
2) il nulla osta al rilascio della licenza per agenzia di viaggio a persone fisiche o giuridiche straniere, sentita la regione;
3) l'istituzione e la gestione di uffici turistici stranieri e di frontiera;
4) la vigilanza sull'organo centrale del Club alpino italiano e dell'Automobil club d'Italia e sull'Ente nazionale italiano per il turismo.
Capo IV. Acque minerali e termali
Art. 34 Acque minerali e termali
1. Le funzioni amministrative nella materia relativa alle acque minerali e termali concernono la ricerca e la utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attivita' relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario, ferma restando la competenza dello Stato in ordine al riconoscimento delle proprieta' terapeutiche delle acque.
2. Le funzioni amministrative nella stessa materia concernono altresi' la disciplina igienica e i controlli sanitari, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1978, n. 196.
Capo V. Cave e torbiere
Art. 35 Cave e torbiere
1. Le funzioni amministrative nella materia relativa alle cave e torbiere concernono tutte le attivita' attinenti alle cave, di cui all'art. 2, terzo comma, ed al titolo terzo del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Le suddette funzioni amministrative, oltre a quelle di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, comprendono:
a) l'autorizzazione all'escavazione di sabbie e ghiaie nell'alveo dei corsi d'acqua di competenza regionale propria o delegata e la vigilanza sulle attivita' di escavazione;
b) l'autorizzazione all'apertura e alla coltivazione di cave e torbiere in zone sottoposte a vincolo alberghiero o forestale;
c) l'approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;
d) la dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ne' dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto.
3. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative statali in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonche' le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e quelle gia' devolute al Corpo delle miniere in materia di cave ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.
4. La regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, puo' avvalersi del Corpo nazionale delle miniere.
Capo VI. Consorzi industriali
Art. 36 Consorzi industriali
1. Ferme restando le funzioni amministrative trasferite alla regione relativamente ai piani regolatori, spettano ad essa le funzioni amministrative in ordine all'assetto di consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale e tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni, in materia di assetto, sistemazione e gestione di zone industriali e aree industriali attrezzate, e di realizzazione di infrastrutture per nuovi insediamenti industriali, fatte salve le competenze dello Stato ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
Capo VII. Artigianato
Art. 37 Artigianato
1. Le funzioni amministrative nella materia relativa all'artigianato concernono le attivita' attinenti alla produzione di beni e servizi in forma artigianale, secondo la disciplina prevista dalle leggi vigenti, nonche' le imprese artigiane individuali ed in forma associata, la tutela, lo sviluppo e l'incremento delle stesse, l'organizzazione amministrativa concernente l'artigianato.
2. Le funzioni suddette comprendono anche:
a) le funzioni di promozione della cooperazione tra imprese artigiane;
b) l'approvazione e la revisione degli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento;
c) le funzioni relative alla tenuta, attraverso la commissione regionale, dell'albo delle imprese artigiane, comprese quelle di iscrizione, revisione e cancellazione, salvo diversa disciplina della materia ad opera di leggi regionali.
Capo VIII. Agricoltura e foreste piccole bonifiche e opere di miglioramento fondiario
Art. 38 Agricoltura e foreste - Zootecnica - Flora e fauna
1. Le funzioni amministrative nelle materie relative alla agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna concernono: le coltivazioni della terra e le attivita' zootecniche e l'allevamento di qualsiasi specie con le relative produzioni, i soggetti singoli o associati che vi operano, i mezzi e gli strumenti che vi sono destinati; la difesa e la lotta fitosanitaria; i boschi, le foreste e le attivita' di produzione forestale e di utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali; la raccolta, conservazione, trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli, silvo-pastorali e zootecnici da parte di imprenditori agricoli singoli o associati; gli interventi a favore dell'impresa e della proprieta' agraria singola e associata; le attivita' di divulgazione tecnica e di preparazione professionale degli operatori agricoli e forestali; le attivita' di ricerca e sperimentazione di interesse regionale; le destinazioni agrarie delle terre di uso civico oltre le altre funzioni gia' trasferite e riguardanti gli usi civici; la bonifica integrale e montana; gli interventi di protezione della natura, comprese l'istituzione di parchi e riserve naturali, la tutela delle zone umide, della flora e della fauna.
2. Le funzioni predette comprendono anche:
a) la propaganda per la cooperazione agricola, la propaganda, la divulgazione tecnica e l'informazione socio-economica in agricoltura, la formazione e qualificazione professionale degli operatori agricoli, l'assistenza aziendale ed interaziendale nel settore agricolo e forestale;
b) le piccole bonifiche, il miglioramento agrario e fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie;
c) gli interventi di incentivazione e sostegno della cooperazione e delle strutture associative per la coltivazione, la lavorazione ed il commercio dei prodotti agricoli;
d) il miglioramento e incremento zootecnico, il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi, la gestione dei centri di fecondazione artificiale;
e) ogni altro intervento sulle strutture agricole anche in attuazione di direttive e regolamenti comunitari, ivi compresa la erogazione di incentivi e contributi.
3. La regione provvede alla ricomposizione e al riordinamento fondiario, nonche', sulla base dei criteri stabiliti dalle leggi dello Stato, all'assegnazione e alla coltivazione di terre incolte abbandonate o insufficientemente coltivate.
4. Sono delegate alla regione le funzioni delle commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567.
5. Fra le funzioni trasferite alla regione a norma dell'art. 13 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono comprese le nomine di periti ed istruttori per il compimento delle operazioni relative e la determinazione delle loro competenze. L'approvazione delle legittimazioni di cui all'art. 9 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, d'intesa con la regione.
6. Sono altresi' trasferite le competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ad altri organi periferici diversi dallo Stato, e al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, dalla legge 10 luglio 1930, n.
7. 1078, dal regolamento approvato con regio decreto 15 novembre 1925, n. 2180, dalla legge 16 marzo 1931, n. 377.
Art. 39 Conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli
1. Sono altresi' trasferite alla regione le funzioni svolte dallo Stato o da altri enti pubblici concernenti la costruzione e la gestione di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonche' per l'allevamento del bestiame, esclusi quelli di interesse nazionale di cui al successivo comma.
2. Gli interventi statali relativi agli impianti di interesse nazionale avvengono nel quadro della programmazione nazionale, d'intesa con la regione.
3. La regione e' sentita altresi' sulle relazioni programmatiche che gli enti a partecipazione statale sono tenuti a presentare al Parlamento nonche' sui pareri e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a tali enti.
Art. 40 Territori montani, foreste, conservazione del suolo
1. Sono trasferite alla regione tutte le funzioni esercitate dallo Stato o da altri enti pubblici, esclusi i comuni e le comunita' montane, concernenti i territori montani, le foreste, la proprieta' forestale privata, i rimboschimenti e le proprieta' silvo-pastorali degli enti locali, compresi i poteri di determinazione di vincoli e gli interventi sui terreni sottoposti a vincoli. La regione con legge puo' individuare patrimoni boschivi ai quali si applicano i vincoli previsti dalla legislazione statale sulle foreste. La regione forma programmi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti. Tali programmi dovranno essere coordinati con gli interventi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, dall'art. 3, primo comma, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dalle relative leggi regionali di attuazione.
2. Sono altresi' trasferite alla regione le funzioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47, e, in genere, ogni altra funzione concernente la difesa dei boschi dagli incendi. Il piano di cui all'art. 1 della legge predetta e' predisposto dalla regione, anche sulla base di intese interregionali.
3. La regione provvede altresi' a costituire servizi antincendi boschivi. La regione puo' organizzare e gestire propri servizi aerei di spegnimento degli incendi e puo' avvalersi, previa autorizzazione degli organi competenti, degli analoghi servizi disciplinati e gestiti dallo Stato. L'impiego in Valle d'Aosta del Corpo dei vigili del fuoco e' disposto dal presidente della giunta regionale, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545.
4. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni concernenti la sistemazione idrogeologica e la conservazione del suolo nonche' le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Per la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica e di difesa del suolo che riguardino anche il territorio del Piemonte, le due regioni interessate possono provvedere mediante intese fra loro.
5. Restano fermi i vincoli attualmente vigenti in forza delle leggi dello Stato.
Art. 41 Calamita' naturali
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative esercitate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale, di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono inoltre trasferite alla regione, ai fini degli interventi di cui al presente comma, le funzioni concernenti la delimitazione del territorio danneggiato, la specificazione del tipo di provvidenza, la concessione, liquidazione e pagamento delle agevolazioni contributive e creditizie da applicarsi, anche al di fuori di quelle previste dalla predetta legge n. 364 del 1970, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i pareri in merito al riconoscimento dei consorzi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.
3. Sono altresi' trasferite le funzioni concernenti gli organismi di difesa attiva e passiva delle produzioni intensive dalle avversita' atmosferiche e dalle calamita' naturali, fatta eccezione per le competenze dello Stato concernenti l'ordinamento cooperativo.
4. Le tariffe dei premi a carico degli organismi associativi di cui all'art. 21, primo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono approvate dallo Stato sentita la regione per quanto attiene al tipo di coltura ed alla zona agraria.
Art. 42 Competenze dello Stato
1. Restano ferme le competenze dello Stato relative:
a) alla dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
b) alla determinazione della spesa da prelevarsi dal fondo di solidarieta' nazionale e da assegnare alla regione, su proposta della regione stessa e di intesa con la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
2. In sede di programmazione nazionale per la realizzazione della politica dell'alimentazione sono determinati gli indirizzi produttivi e gli obiettivi, anche quantitativi, le aree da favorire, i livelli massimi di incentivazione, gli strumenti per la gestione della politica di mercato, gli indirizzi generali per l'attuazione dei regolamenti e direttive comunitarie, nonche' il coordinamento finanziario degli interventi regionali con quelli nazionali attinenti ai mercati.
Art. 43 Promozione e agevolazione di produzioni agricole
1. Sono trasferite alla regione le funzioni di promozione della bachicoltura, di tutela igienico-sanitaria della produzione serica, di controllo amministrativo sull'allevamento dei bachi da seta, di miglioramento della produzione sericola, le funzioni di promozione per il miglioramento della produzione del riso e della canapa.
2. Sono altresi' trasferite le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa. Restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonche' per l'attivita' necessaria di ricerca e sperimentazione.
Art. 44 Consorzi di bonifica
1. Fermi restando i poteri regionali di istituzione, fusione e soppressione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, sono trasferite alla regione le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica e di bonifica montana, anche interregionali. Quando si tratta di consorzi che operino nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte, si provvedera' in base ad intese tra le due regioni interessate, a norma dell'art. 6 del presente decreto.
2. La classificazione, declassificazione e ripartizione dei territori in consorzi di bonifica o di bonifica montana, la determinazione di bacini montani che ricadono nel territorio della Valle d'Aosta e del Piemonte e l'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani che ricadono nel territorio delle precitate regioni, spettano alle medesime, le quali vi provvedono in base ad intese fra loro e possono costituire un ufficio comune.
3. Il trasferimento di cui al combinato disposto dell'art. 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196, e dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, comprende anche le funzioni svolte da organi collegiali centrali dello Stato.
Art. 45 Difesa contro le malattie delle piante coltivate
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative relative ai consorzi per la difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante coltivate, costituiti ai sensi degli articoli 11, 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987, nonche' le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante. La regione esercita tali funzioni nel rispetto degli standard tecnici definiti dallo Stato.
2. Sono inoltre trasferite alla regione le funzioni di controllo delle produzioni di sementi allo scopo di garantire gli agricoltori sulla purezza della razza, germinabilita', energia germinativa, provenienza, stato fitosanitario, e le funzioni di promozione per la creazione di nuove varieta' di sementi elette.
Art. 46 Incremento ippico
1. Sono comprese tra le funzioni amministrative trasferite alla regione quelle concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta e per la gestione dei depositi di cavalli stalloni, nonche' gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine.
Art. 47 Assistenza agli utenti di motori agricoli
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonche' i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.
2. La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore.
3. Ferme restando le disposizioni sulle agevolazioni fiscali fino all'attuazione dell'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, nonche' le competenze degli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione (UTIF), sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
Art. 48 Funzioni delegate
1. E' delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'Azienda di intervento sul mercato agricolo (AIMA);
c) il controllo di qualita' dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualita' e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazione delle relative zone di produzione.
2. Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
Titolo V. Assetto e utilizzazione del territorio
Capo I. Oggetto
Art. 49 Materia del trasferimento
1. Sono trasferite alla regione le funzioni amministrative di cui all'art. 1 del presente decreto ancora esercitate dallo Stato e dagli enti pubblici nazionali e interregionali nelle materie relative all'urbanistica, ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica, ai trasporti su funivie e linee automobilistiche locali, alle strade e lavori pubblici di interesse regionale, alla caccia e pesca, alle acque pubbliche destinate ad irrigazione e ad uso domestico e alla disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.
Capo II. Urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica
Art. 50 Urbanistica, piani regolatori per zone di particolare importanza turistica
1. Le funzioni amministrative nella materia relativa alla urbanistica ed ai piani regolatori per zone di particolare importanza turistica concernono la disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonche' la protezione dell'ambiente e l'approvazione di piani regolatori per zone di particolare importanza turistica.