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Sez. 6, Sentenza n. 914 del 16/03/1999 Cc. (dep. 06/10/1999) Rv. 214782 - 01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI | Continuazione - Riconducibilità ad un unico soggetto - Concorso di persone - Non conoscenza da parte dei correi del programma criminoso - Estensione della connessione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214782-01

COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - COMPETENZA PER CONNESSIONE - CASI

La ipotesi di connessione di cui all'art.12, lett.b), cod. proc. pen. si riferisce, oltre che ai diversi reati commessi con una sola azione od omissione, ai diversi reati che, con più azioni od omissioni, l'agente commette in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in attuazione, perciò, di una preventiva rappresentazione soggettiva integrante un unitario programma delinquenziale. Ne consegue che la riconducibilità ad un'unità ideologicamente identificabile e penalmente organizzata, propria della continuazione, costituisce collegamento tra fatti criminosi che avviene non in virtù di elemento oggettivo estrinseco ai vari reati, ma quale risultante di un elemento volitivo ed intellettivo dell'agente e con riferimento alla sola posizione del suddetto soggetto. Allorché, invece, quest'ultimo agisca per la commissione di un reato in concorso con altre persone, ignare del programma individuale ed estranee ai reati precedenti o successivi attuativi dell'unico piano criminoso, non determina la estensione agli altri di una connessione derivata, dato che è ontologicamente inammissibile un effetto espansivo esterno della unità ideologica del reato continuato nei confronti dei concorrenti suddetti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 12, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 110, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)