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Sez. U, Sentenza n. 324 del 02/02/1976 (Rv. 379004 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN MATERIA DI TENUTA DELL'ALBO - IMPUGNAZIONI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - LITISCONSORTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1976-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379004-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - IN GENERE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE IN MATERIA DI TENUTA DELL'ALBO - IMPUGNAZIONI DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - LITISCONSORTI NECESSARI.*

Nel procedimento d'impugnazione avanti al consiglio nazionale forense di un provvedimento emesso dal consiglio dell'ordine locale in materia di tenuta degli albi professionali, il consiglio dello ordine locale, quale istituzione interessata alla tutela della dignita e del decoro della categoria professionale, e contraddittore necessario, insieme al pubblico ministero. Pertanto il detto procedimento e nullo se ad esso non sia stato chiamato a partecipare l'ordine forense. (Conf 3610/74, mass n 372124).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 31, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 37, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 59, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)