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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (prima sezione) del 20 aprile 1988, causa 204/87

Decisione
decisa il 1988-04-20
ECLI
ECLI:EU:C:1988:192

Epigrafe

Sentenza della Corte (prima sezione) 20 aprile 1988 Nel procedimento 204/87, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla corte ďappello di Rennes adita in sede d'appello contro una sentenza del tribunal correctionnel di Rennes da Guy Bekaert domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni del trattato CEE e delle direttive comunitarie relative alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione delle merci e alla libertà di concorrenza, LA CORTE (prima sezione), composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, R. Joliét e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça cancelliere: D. Louterman, amministratore viste le osservazioni presentate: per il governo francese, dal sig. G. Guillaume, agente, per il governo spagnolo, dal sig. R. García-Valdecasas, agente, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. E. Lasnet, consigliere giuridico, vista la relazione d'udienza completata in esito alla fase orale del 9 marzo 1988, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 9 marzo 1988, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con sentenza interlocutoria 22 giugno 1987, giunta alla Corte il 6 luglio successivo, la corte d'appello di Rennes ha sollevato, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale con la quale si chiede se « la normativa francese sull'urbanistica commerciale ed in particolare gli am. da 28 a 36 della legge 27 dicembre 1973, n. 73/1193, siano compatibili con le disposizioni del trattato di Roma e con le direttive della Comunità economica europea ».
punto 2
Detta questione è sorta nell'ambito di una causa penale a carico del sig. Guy Békaert, amministratore di una società con sede in Saint-Lô, imputato di essersi fatto rilasciare, dalla commissione dipartimentale urbanistica della Manica, in base a false informazioni e mediante false dichiarazioni, l'autorizzazione ad ampliare la propria azienda, autorizzazione prescritta dalla legge francese 27 dicembre 1973 sull'urbanistica commerciale.
punto 3
Il Bekaert ha obiettato che la disciplina francese in fatto di autorizzazione per l'apertura e l'ampliamento di grandi superfici commerciali è incompatibile con le norme comunitarie che sanciscono i principi della libertà di commercio e di concorrenza e quindi della libertà di stabilimento ed ha chiesto alla corte d'appello di Rennes di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale summenzionata.
punto 4
Per una più ampia esposizione dei fatti della causa, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni sottoposte alla Corte si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi della causa sono riprodotti in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte.
punto 5
Tenuto conto del tenore della questione, è opportuno anzitutto ricordare che la Corte, benché non sia competente, a norma dell'art. 177 del trattato, ad applicare la norma comunitaria ad una determinata fattispecie, quindi a valutare una disposizione di diritto nazionale sotto il profilo di questa norma, può tuttavia, nell'ambito della collaborazione giurisdizionale istituita da detto articolo, in base agli elementi del fascicolo, fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi del diritto comunitario che possano essergli utili nella valutazione degli effetti di detta disposizione.
punto 6
Mentre la questione sollevata può quindi intendersi nel senso che riguarda l'interpretazione del diritto comunitario, il suo tenore, che si limita a menzionare le disposizioni del trattato di Roma e le direttive della Comunità economica europea, non indica la disposizione o le disposizioni di diritto comunitario alle quali si fa riferimento.
punto 7
In circostanze analoghe, la Corte ha già precisato che è suo compito estrarre da tutti gli elementi forniti dal giudice nazionale, ed in particolare dalla motivazione del provvedimento di rinvio, gli elementi di diritto comunitario che devono essere interpretati, tenuto conto dell'oggetto della lite (sentenza 29 novembre 1978, Pigs Marketing Board, causa 83/78, Racc. 1978, pag. 2347).
punto 8
Emerge dalla motivazione della sentenza di rinvio che la Corte d'appello di Rennes ritiene che l'esigenza di un'autorizzazione preliminare per l'esercizio in Francia, ad opera di un commerciante, di una superfice di vendita superiore a 1 000 mq o a 1 500 mq a seconda della popolazione del comune « costituisce una restrizione della libertà di stabilimento, sia pure dettata dall'intento di proteggere una categoria di commercianti minacciata di estinzione ».
punto 9
Alla luce di queste considerazioni, emerge che il giudice nazionale intende chiarire se il principio della libertà di stabilimento osti ad una disciplina nazionale come la legge francese sull'urbanistica commerciale. La questione sottoposta alla Corte deve quindi essere riformulata nel senso che mira all'interpretazione delle disposizioni comunitarie relative alla libertà di stabilimento, più precisamente dell'art. 52 del trattato CEE, nonché delle direttive 68/363/CEE e 68/364/CEE del Consiglio, 15 ottobre 1968 (GU L 258, pagg. 1 e 6), adottate per la sua attuazione nel settore delle attività indipendenti che rientrano nel commercio al minuto.
punto 10
Per risolvere la questione, si deve sottolineare che, come emerge dal fascicolo della causa, il Bekaert è cittadino francese e risiede in Fi-ancia ove amministra una società anonima che svolge attività commerciale, come concessionaria di una marca di automobili francese. Tutti questi dati fanno sì che nella fattispecie ci si trovi di fronte ad una situazione puramente interna ad uno Stato membro.
punto 11
Ora, come la Corte ha precisato nella sentenza 12 febbraio 1987 (221/85, Commissione/Regno del Belgio, Racc. 1987, pag. 719), richiamandosi per l'appunto al principio della libertà di stabilimento enunciata nell'art. 52 del trattato CEE, questo articolo mira a garantire il trattamento nazionale a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisce, anche solo in via secondaria, in un altro Stato membro per svolgervi un'attività indipendente, e vieta qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza in quanto restrizione della libertà di stabilimento.
punto 12
L'insussistenza di qualsiasi elemento esulante dall'ambito puramente nazionale in una determinata fattispecie ha quindi l'effetto, in fatto di libertà di stabilimento, che le disposizioni di diritto comunitario non si applicano a siffatta situazione.
punto 13
Si deve quindi risolvere la questione sollevata dalla corte d'appello di Rennes nel senso che né l'art. 52 del trattato CEE né le direttive del Consiglio 68/363/CEE e 68/364/CEE, adottate per la sua attuazione nel settore delle attività indipendenti che fanno parte del commercio al minuto, si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro, come quella del cittadino di uno Stato membro che non abbia mai risieduto né lavorato in un altro Stato membro.

Sentenza › Sulle spese

punto 14
Le spese sostenute dal governo della Repubblica francese, dal governo del regno di Spagna e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Il presente procedimento costituisce nei confronti delle parti nella causa principale un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (prima sezione), pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dalla corte d'appello di Rennes con sentenza 22 giugno 1987, dichiara: Né l'art. 52 del trattato CEE né le direttive 68/363/CEE e 68/364/CEE del Consiglio, adottate per la sua attuazione nel settore delle attività indipendenti che rientrano nel commercio al minuto, si applicano a situazioni puramente interne ad uno Stato membro, come quella del cittadino di uno Stato membro che non abbia mai risieduto né lavorato in un altro Stato membro.

Firme

Bosco Joliét Schockweiler Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 20 aprile 1988. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della prima sezione G. Bosco

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