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Sez. L, Sentenza n. 322 del 13/01/2003 (Rv. 559636 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Nozione - Poteri della Corte di riconsiderare la valutazione delle prove operata dal giudice di merito - Contenuto e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559636-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto non sindacabile in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito, relativa alla mancata assoluzione dell'onere di provare l'intento discriminatorio del licenziamento da parte del lavoratore licenziato, in quanto il ricorrente non denunciava un vizio di ragionamento, o di motivazione del giudice di merito, ma contrapponeva alla valutazione del giudice una propria, diversa valutazione degli elementi di fatto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)