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Sez. 3, Sentenza n. 885 del 20/03/1969 (Rv. 339253 - 01)

VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - VENDITE A CATENA - TRASCRIZIONE AL PRA A NOME DELL'ULTIMO ACQUIRENTE - LEGITTIMITA - TRASCRIZIONE - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1969-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339253-01

VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - VENDITE A CATENA - TRASCRIZIONE AL PRA A NOME DELL'ULTIMO ACQUIRENTE - LEGITTIMITA - TRASCRIZIONE - FUNZIONE.*

Nel caso di vendite successive di autoveicoli (cd vendite a catena), nulla vieta che la trascrizione del passaggio di proprieta al PRA, venga eseguita al nome dell'ultimo acquirente. Tale trascrizione, infatti, non e prescritta come come requisito di validita ed efficacia dei trasferimenti di proprieta degli autoveicoli, ma e richiesta dalla legge solo come misura di cautela e di sicurezza per la ipotesi di conflitto fra piu persone che vantino diritti sugli autoveicoli medesimi. (Conf. 915-68, massima n.332263).*

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)