Sez. 3, Sentenza n. 885 del 20/03/1969 (Rv. 339253 - 01)
VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - VENDITE A CATENA - TRASCRIZIONE AL PRA A NOME DELL'ULTIMO ACQUIRENTE - LEGITTIMITA - TRASCRIZIONE - FUNZIONE.*
VENDITA - VENDITA DI AUTOVEICOLI - VENDITE A CATENA - TRASCRIZIONE AL PRA A NOME DELL'ULTIMO ACQUIRENTE - LEGITTIMITA - TRASCRIZIONE - FUNZIONE.*
Nel caso di vendite successive di autoveicoli (cd vendite a catena), nulla vieta che la trascrizione del passaggio di proprieta al PRA, venga eseguita al nome dell'ultimo acquirente. Tale trascrizione, infatti, non e prescritta come come requisito di validita ed efficacia dei trasferimenti di proprieta degli autoveicoli, ma e richiesta dalla legge solo come misura di cautela e di sicurezza per la ipotesi di conflitto fra piu persone che vantino diritti sugli autoveicoli medesimi. (Conf. 915-68, massima n.332263).*
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1927 num. 436 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)