diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 24423 del 21/11/2011 (Rv. 620690 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. - Reclamo - Declaratoria d'inammissibilità - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620690-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

Il provvedimento d'inammissibilità, emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza del giudice istruttore che, nel corso del procedimento di separazione personale, abbia adottato misure sanzionatorie ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., non è ricorribile per cassazione, mutuando l'assenza di definitività e decisorietà dal provvedimento reclamato (art. 709 ter, ultimo comma cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)