Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 37 del 1971
Massime (1)
Massima n. 5432
- Ordinamento giurisdizionale
- Sezioni specializzate agrarie
- Esperti
- Legge 2 marzo 1963, n. 320, artt. 3, quarto comma e 4, primo comma
- Designazione da parte degli ispettorati compartimentali dell'agricoltura
- Preteso vincolo per il consiglio superiore della magistratura
- Non viola gli artt. 52, 102, 104 e 108 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale le questioni già decise con sentenza di rigetto devono essere dichiarate manifestamente infondate con ordinanza se non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione (fattispecie relativa alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, per violazione degli artt. 52, 102, 104 e 108 della Costituzione, già dichiarata infondata con la sentenza n. 53 del 25 marzo 1970).
Parametri
- art. 23 legge 11 marzo 1987, n. 87
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, promossi con ordinanze emesse il 15 gennaio 1970 dalla sezione specializzata agraria del tribunale di Grosseto nei procedimenti civili vertenti rispettivamente tra Falchi Romolo e Falchi Ernesto e tra Costoloni Nelia e Dainelli Nandino, iscritte ai nn. 265 e 266 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7 ottobre 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.
punto 1
Ritenuto che, con due ordinanze identiche in data 15 gennaio 1970, pronunciate nel corso delle cause civili vertenti rispettivamente tra Falchi Romolo e Falchi Ernesto e tra Costoloni Nelia e Dainelli Nandino, la sezione specializzata agraria del tribunale di Grosseto ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, legge 2 marzo 1963, n. 320, per la parte in cui stabilirebbero che gli Ispettorati compartimentali della agricoltura designano tra tutti gli iscritti all'albo professionale dei dottori in scienze agrarie, periti e geometri un limitato numero di nominativi vincolando il Consiglio superiore della magistratura sulla scelta degli esperti facenti parte delle sezioni specializzate agrarie, in riferimento agli artt. 51, 102, 104 e 108 della Costituzione;
che nessuno si è costituito nei relativi giudizi, i quali possono essere riuniti avendo eguale oggetto;
punto 2
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione, con sentenza n. 53 del 25 marzo 1970, questa Corte ha dichiarato infondata la questione, che era stata precedentemente sollevata anche da altri giudici con riferimento agli artt. 104, 105 e 108 della Costituzione, sul presupposto che le norme impugnate conferiscono agli Ispettori compartimentali dell'agricoltura una funzione esclusivamente preparatoria e non già decisionale per quanto attiene alla proposizione degli esperti;
che la questione è stata successivamente dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 92 del 3 giugno 1970;
che non sussistono ragioni che inducano a modificare la precedente decisione;
che gli argomenti in essa svolti valgono anche per quanto riguarda la dedotta violazione degli artt. 51 e 102 della Costituzione, che non assume autonomo rilievo rispetto alle altre già esaminate dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, quarto comma, e 4, primo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulla composizione delle sezioni specializzate agrarie, promossa, con le ordinanze 15 gennaio 1970 della sezione specializzata agraria del tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 51, 102, 104 e 108 della Costituzione e già dichiarata non fondata con sentenza n. 53 del 25 marzo 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze