Sez. 6 - 1, Sentenza n. 23628 del 17/10/2013 (Rv. 627996 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Disposta integrazione del contraddittorio nei confronti dell'effettivo titolare del rapporto controverso - Estensione soggettiva dell'originaria domanda - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie in tema di legittimazione passiva dell'azione di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
L'intervento in giudizio, a seguito di disposta integrazione del contraddittorio, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, indicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi originariamente evocata, quale unico legittimato passivo, ex art. 3, terzo comma, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come modificato dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quanto alle istanze di equa riparazione per irragionevole durata di un processo svoltosi innanzi alla Corte dei conti, non determina, nei confronti del primo, la proposizione di una domanda nuova, ma l'estensione di quella già formulata verso la seconda, sicché, per la verifica dell'osservanza del relativo termine di decadenza, deve considerarsi non la data della udienza in cui fu richiesta la suddetta integrazione, bensì quella di deposito del ricorso inizialmente proposto verso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1224 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)