Sez. U, Sentenza n. 1692 del 24/03/1981 (Rv. 412361 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - ORDINANZA DEL TAR DI SOSPENSIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO IMPUGNATO - RIFORMA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE DI GRAVAME - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE SUL PRESUPPOSTO DELL'INAPPELLABILITA DELL'ORDINANZA DEL TAR - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - ORDINANZA DEL TAR DI SOSPENSIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO IMPUGNATO - RIFORMA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE DI GRAVAME - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE SUL PRESUPPOSTO DELL'INAPPELLABILITA DELL'ORDINANZA DEL TAR - ESCLUSIONE.*
Qualora l'ordinanza di sospensione dell'atto amministrativo impugnato, emessa dal tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art 21 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, venga riformata, in Sede di gravame, dal consiglio di stato, il provvedimento di quest'ultimo non e impugnabile con ricorso per Cassazione, al fine di dedurre l'inappellabilita di detta ordinanza, atteso che tale censura, riguardando le norme che regolano la ripartizione di attribuzioni nell'ambito del medesimo ordine giudiziario, e, quindi, la Competenza, non solleva questioni di giurisdizione. (V 5367/79, mass n 401950).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 28 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)