Sez. 5, Sentenza n. 6459 del 17/03/2010 (Rv. 612253 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Potere di integrazione e modificazione dell'avviso di accertamento già notificato, in base alla "sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi" - Esercizio - Condizioni - Indicazione dei fatti attraverso i quali sono stati acquisiti i nuovi elementi - Necessità - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento ai fini dell'I.V.A., l'esercizio del potere integrativo o modificativo dell'accertamento già notificato al contribuente da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 57, terzo comma, d.P.R. 22 ottobre 1972, n. 633, che è disciplina posta a garanzia del contribuente, esige che nel secondo avviso notificato (con integrazioni o modificazioni) siano indicati non solo i "nuovi elementi", di cui è venuta a conoscenza l'Amministrazione, ma anche gli atti e i fatti attraverso i quali questi siano stati acquisiti. Ciò allo scopo di consentire un controllo sulla effettiva posteriorità dei "fatti" che hanno permesso all'Amministrazione di acquisire i "nuovi elementi", idonei a giustificare la diversa pretesa fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)