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Sez. 1, Sentenza n. 12703 del 17/01/2025 Ud. (dep. 02/04/2025) Rv. 287787-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE | Molestie o disturbo alle persone - Consumazione nella forma del reato abituale - Conseguenze - Termine di prescrizione - Decorrenza - Indicazione.
Stato
decisa il 2025-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287787-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE

Il reato di molestia o disturbo delle persone, seppure non ha natura necessariamente abituale, potendosi quindi perfezionare anche con il compimento di una sola azione da cui derivino gli effetti indicati dall'art. 660 cod. pen., può in concreto assumere tale forma, incompatibile con la continuazione, quando è proprio la reiterazione delle condotte a creare disturbo ovvero molestia, con la conseguenza che, in tal caso, ai fini della prescrizione, il termine comincia a decorrere dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico.

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 660 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)