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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 115 del 2007

Decisione
decisa il 2007-03-19, depositata il 2007-03-29
ECLI
ECLI:IT:COST:2007:115
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 31196

  • Parlamento
  • Immunità parlamentari
  • Procedimento penale a carico di un 'ex' parlamentare per il reato di calunnia
  • Deliberazione di insindacabilità del Senato della Repubblica
  • Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza
  • Dichiarazione di ammissibilità del ricorso
  • Adempimenti successivi
  • Deposito del ricorso in cancelleria oltre il prescritto termine perentorio
  • Improcedibilità del giudizio.
Leggi la massima
È improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione 28 maggio 2003 (documento IV- quater, n. 12), con cui è stato dichiarato che i fatti per i quali pende procedimento penale per calunnia a carico di un senatore concernono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.. Infatti, l'atto introduttivo è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito ex art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, oltre il termine di venti giorni dalla notifica al Senato, con la conseguenza che tale deposito deve considerarsi tardivo, attesa la perentorietà del relativo termine. - Sulla perentorietà del termine v., citate, ordinanze n. 438 e n. 325/2006, n. 327, n. 326 e n. 308/2005.

Norme impugnate

  • deliberazione del Senato della Repubblica 28 maggio 2003

Parametri

  • art. 68, comma 1, Cost.
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 28 maggio 2003 (Doc. IV-quater, n. 12), relativa all'insindacabilità ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, delle affermazioni contenute nelle denunce presentate dall'ex senatore Rocco Loreto, rispettivamente in data 6 aprile 2000, 31 maggio 2000 e 2 giugno 2000, alla Procura della Repubblica di Taranto, nei confronti del dott. Matteo Di Giorgio, promosso con ricorso del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza notificato il 20 aprile 2006, depositato in cancelleria il 6 giugno 2006 ed iscritto al n. 39 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2005, fase di merito. Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica; udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2007 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di Rocco Loreto – all'epoca dei fatti senatore della Repubblica, imputato del delitto di calunnia ai danni del magistrato Matteo Di Giorgio – il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza, con ricorso depositato in data 4 novembre 2005, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione, assunta dall'Assemblea in data 28 maggio 2003 (Doc. IV-quater, n. 12), con la quale è stato dichiarato che i fatti oggetto del predetto procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
punto 2
Considerato, in via preliminare, che l'atto introduttivo, notificato al Senato della Repubblica il 20 aprile 2006, unitamente all'ordinanza n. 131 del 2006 che lo ha dichiarato ammissibile, è pervenuto alla Corte, ai fini del deposito prescritto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il 6 giugno 2006, vale a dire oltre la scadenza del termine di venti giorni dalla notifica, previsto dal medesimo art. 26, comma 3; che, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze nn. 438 e 325 del 2006, nn. 327, 326 e 308 del 2005), tale deposito deve considerarsi tardivo, attesa la perentorietà del relativo termine; che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Potenza nei confronti del Senato della Repubblica, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2007. F.to: Franco BILE, Presidente Gaetano SILVESTRI, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2007. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze