Sez. 2, Sentenza n. 604 del 17/03/1964 (Rv. 300799 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - EFFETTI - FATTISPECIE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - EFFETTI - FATTISPECIE.*
Il principio del doppio grado di giurisdizione non importa che la causa sia presa in esame e decisa due volte da giudici diversi, ma che sia sottoposta all'esame successivo di due giudici, uno di primo grado ed uno di appello. (nella specie, il giudice di primo grado aveva respinto la domanda attrice per ritenuto difetto di legittimazione processuale attivĂ la Corte suprema ha ritenuto che erroneamente il giudice di appello, pur avendo, in contrario, affermata la sussistenza di detta legittimazione, si era astenuto dal procedere all'ulteriore esame e decisione di merito, in omaggio al malinteso principio del doppio grado di giurisdizione). (Cfr 831/62; 2208/62; 2578/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)