Sez. L, Sentenza n. 1652 del 08/04/1978 (Rv. 391046 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI - NUMERO DEI DIPENDENTI - SUPERIORE A TRENTACINQUE - NECESSITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO SENZA GIUSTA CAUSA O SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI - NUMERO DEI DIPENDENTI - SUPERIORE A TRENTACINQUE - NECESSITA - LIMITI.*
Perche il lavoratore licenziato senza giusta causa o senza giustificato motivo possa chiedere la reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'art 18 dello statuto dei lavoratori, e sufficiente che la Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo dell'impresa, da cui dipende, abbia piu di quindici dipendenti, come richiesto dall'art 35 del citato statuto, ma non e necessario anche che l'impresa abbia, in tutto, piu di trentacinque dipendenti, come richiesto dall'art 11 della legge n 604 del 1966. Peraltro, tale ultimo numero di dipendenti continua ad essere richiesto, a norma della citata legge del 1966, per i licenziamenti nelle imprese che manchino di unita produttive con almeno quindici dipendenti o di un tale numero di dipendenti occupati nello stesso comune.*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)