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Sez. 3, Sentenza n. 1016 del 27/02/1978 (Rv. 390354 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - CONTESTUALE INDICAZIONE DI DUE AVVOCATI - MANDATO CONGIUNTO - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390354-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - CONTESTUALE INDICAZIONE DI DUE AVVOCATI - MANDATO CONGIUNTO - AUTOMATICITA - ESCLUSIONE.*

La contestuale indicazione di due avvocati nella procura speciale per ricorrere in Cassazione denota il conferimento ad entrambi del mandato difensivo, ma non implica che essi debbano operare congiuntamente, salvo che cio risulti da un'espressa manifestazione di volonta del mandante, che non e ravvisabile in una locuzione di stile, quale, ad esempio, "in solido" o "in Unione". (Conf 3242/75, mass n 377355).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)