Sez. 3, Sentenza n. 2485 del 12/09/1963 (Rv. 263825 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - SFRATTI A CATENA - LOCATORE CONDANNATO AL RILASCIO DELL'APPARTAMENTO DA LUI ABITATO - AZIONE DI RILASCIO CONTRO IL CONDUTTORE - CARATTERE FRAUDOLENTO DEL PRIMO GIUDIZIO - OPPONIBILITA.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - FATTO VOLONTARIO - SFRATTI A CATENA - LOCATORE CONDANNATO AL RILASCIO DELL'APPARTAMENTO DA LUI ABITATO - AZIONE DI RILASCIO CONTRO IL CONDUTTORE - CARATTERE FRAUDOLENTO DEL PRIMO GIUDIZIO - OPPONIBILITA.*
Nei cosiddetti sfratti a catena, se il locatore deduce, a fondamento della sua domanda proposta contro il conduttore, la circostanza che egli deve lasciare l'immobile da lui condotto in locazione in virtu di condanna risultante da sentenza passata in giudicato, il conduttore puo eccepire che la pronuncia resa nel precedente giudizio e stata effetto di una collusione in suo danno, perche in tal caso lo sfratto maliziosamente preordinato dal locatore non ha efficacia determinante ai fini della cessazione della proroga. (Conf 3005'59' 2944'58' 4556'57).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)