Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 76 del 2014
Massime (1)
Massima n. 37836
- Spese processuali
- Liquidazione da parte del giudice
- Ultrattiva applicabilità delle tariffe professionali abrogate dal decreto-legge n. 1 del 2012
- Previsione introdotta dalla legge di conversione n. 27 del 2012, con decorrenza retroattiva dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge
- Questione identica ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104 197, 111 e 117 Cost., nella parte in cui dispone l'ultrattiva applicabilità delle tariffe professionali abrogate dal medesimo decreto. Infatti, identiche questioni di legittimità costituzionale sono già state dichiarate manifestamente inammissibili per la medesima ragione. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni identiche, per difetto di motivazione sulla rilevanza, si vedano le citate ordinanze nn. 261/2013, 217/2013 e 115/2013.
Norme impugnate
- art. 9, comma 3, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1
- legge 24 marzo 2012, n. 27
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, promossi dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con due ordinanze del 27 giugno 2012, iscritte ai nn. 158 e 172 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27 e 29, prima serie speciale, dell'anno 2013.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
punto 1
Ritenuto che, con le due ordinanze in epigrafe, emesse nel corso di altrettanti giudizi civili, il Tribunale ordinario di Nocera Inferiore ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte in cui dispone che «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
che l'Avvocatura generale dello Stato, per conto dell'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
punto 2
Considerato, che questioni testualmente identiche a quelle riproposte con le ordinanze in epigrafe - già sollevate, con plurime ordinanze, dal medesimo Tribunale - sono state dichiarate manifestamente inammissibili con ordinanze di questa Corte n. 115, n. 217 e n. 261 del 2013, per difetto di motivazione sulla rilevanza, «del tutto incomprensibilmente legata soltanto all'obiettivo del rimettente di poter liquidare le spese processuali attraverso l'auspicata caducazione proprio di quella disposizione intertemporale che tale liquidazione gli consentiva», e perché, «in relazione ai numerosi parametri invocati (per altro in modo disarmonico tra motivazione e dispositivo), manca una pertinente e coerente motivazione delle ragioni che ne determinerebbero, nella specie, la violazione da parte della norma denunciata»;
che - stante l'assoluta identità di contenuto tra le ordinanze di rimessione oggetto delle richiamate pronunce del 2013 e quelle odierne - le questioni da queste ultime reiterate vanno conseguentemente, a loro volta, dichiarate manifestamente inammissibili, per le stesse ragioni, previa riunione dei relativi giudizi.
punto 3
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 107, 111 e 117 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Nocera Inferiore, con le ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze