Sez. 1, Sentenza n. 6612 del 14/07/1994 (Rv. 487396 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere | Assegno a favore del coniuge separato - Quantificazione - Redditi dei coniugi - Accertamento - Criteri.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Assegno di mantenimento - In genere
Ai fini della quantificazione dell'assegno a favore del coniuge separato - che รจ il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione - i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle rispettive situazioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti consentita l'erogazione di un assegno corrispondente all'esigenze del coniuge beneficiario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)