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Sez. 3, Ordinanza n. 5814 del 15/03/2026 (Rv. 678140-03)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA | Rigetto delle istanze istruttorie da parte del giudice di primo grado - Specifica reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni - Necessità - Generico richiamo agli atti difensivi - Sufficienza - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678140-03

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA

La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle in modo specifico al momento della precisazione delle conclusioni, senza limitarsi al generico richiamo agli atti difensivi, dovendo, in caso contrario, le stesse ritenersi abbandonate, senza che sia possibile riproporle in grado d'appello.

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)