Sez. 4, Sentenza n. 9114 del 14/05/1988 Ud. (dep. 27/08/1988) Rv. 179136 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - NULLITÀ RELATIVE - IMMUTAZIONE DELL'ACCUSA IN PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO - SANATORIA - SUSSISTENZA.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - NULLITÀ RELATIVE - IMMUTAZIONE DELL'ACCUSA IN PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO - SANATORIA - SUSSISTENZA.*
In tema di immutazione dell'accusa ad opera del giudice di primo grado, la nullità per violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. ha carattere relativo e non assoluto; di tal che, ove non dedotta con i motivi di appello, rimane sanata e non può più essere denunziata in Sede di legittimità. (Conf mass n 104342; (Conf mass n 120734).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)