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Sez. 4, Sentenza n. 9114 del 14/05/1988 Ud. (dep. 27/08/1988) Rv. 179136 - 01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - NULLITÀ RELATIVE - IMMUTAZIONE DELL'ACCUSA IN PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO - SANATORIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179136-01

NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - NULLITÀ RELATIVE - IMMUTAZIONE DELL'ACCUSA IN PRIMO GRADO - MANCATA DEDUZIONE IN APPELLO - SANATORIA - SUSSISTENZA.*

In tema di immutazione dell'accusa ad opera del giudice di primo grado, la nullità per violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. ha carattere relativo e non assoluto; di tal che, ove non dedotta con i motivi di appello, rimane sanata e non può più essere denunziata in Sede di legittimità. (Conf mass n 104342; (Conf mass n 120734).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)