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Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 14/01/1985 Ud. (dep. 08/03/1985) Rv. 168211 - 01

PROVA PENALE - TESTIMONI - LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - DEPOSIZIONI RACCOLTE DALLA POLIZIA E TRASFUSE NEL RAPPORTO - LETTURA DEL RAPPORTO - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1985-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168211-01

PROVA PENALE - TESTIMONI - LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - DEPOSIZIONI RACCOLTE DALLA POLIZIA E TRASFUSE NEL RAPPORTO - LETTURA DEL RAPPORTO - VALORE PROBATORIO.*

La lettura del rapporto della polizia giudiziaria, sempre consentita in dibattimento, rende legittima l'utilizzazione processuale del contenuto di esso; il giudice può trarre elementi di convinzione dalle dichiarazioni trasfuse che ne formano parte integrante, anche se le persone che hanno reso quelle dichiarazioni non sono state interrogate in giudizio. (Conf mass n 157781; (Conf mass n 109554).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 466 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)