Sez. 1, Sentenza n. 25858 del 15/06/2006 Cc. (dep. 25/07/2006) Rv. 235260 - 01
COMPETENZA - CONFLITTI - CASI | Giudizio abbreviato incondizionato - Revoca della domanda da parte dell'imputato - Rinvio a giudizio disposto dal G.i.p. - Ritenuta illegittimità, da parte del tribunale, di detta revoca e del provvedimento d rinvio a giudizio - Conflitto proprio - Configurabilità.
COMPETENZA - CONFLITTI - CASI
È configurabile un caso di conflitto proprio, ai sensi dell'art. 28, comma primo, lett. b) cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare, preso atto dell'intervenuta revoca della domanda di giudizio abbreviato incondizionato in precedenza formulata dall'imputato, disponga, con implicita revoca dell'ordinanza ammissiva di detto rito, il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale che, a sua volta, ritenuta l'irrevocabilità della predetta richiesta, denunci l'illegittimità del provvedimento di rinvio a giudizio. (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha dichiarato la competenza del G.u.p. che, preso atto della dichiarazione di rinuncia al rito abbreviato dell'imputato e del suo difensore, aveva, con revoca implicita dell'ordinanza ammissiva di detto rito, emesso decreto di rinvio a giudizio dinanzi al tribunale, il quale aveva sollevato conflitto negativo di competenza, osservando che la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato non è revocabile).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 465
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)