Sez. 2, Sentenza n. 3813 del 12/11/1975 (Rv. 378030 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - FUNZIONE - NUOVE DOMANDE OD ECCEZIONI - PRECLUSIONE - NUOVI ARGOMENTI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE - FUNZIONE - NUOVE DOMANDE OD ECCEZIONI - PRECLUSIONE - NUOVI ARGOMENTI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
E ben vero che la comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le conclusioni fissate davanti all'istruttore con le congrue ragioni di fatto e di diritto, e che con tale atto non e consentito variare l'ambito oggettivo della controversia attraverso nuove domande ed eccezioni, ma cio non si verifica quando nella conclusionale la parte adduca argomenti nuovi tratti dalle norme di legge e dai fatti gia acquisiti alla causa. Pertanto, essendosi discusso della validita di un contratto formale per preteso difetto della sottoscrizione di una delle parti, ben puo l'interessato far riferimento, in conclusionale, all'esistenza di altra copia del contratto stesso sottoscritta dall'altra parte. (V 289/74, mass n 368079; 727/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)