diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 443 del 1989

Decisione
decisa il 1989-07-18, depositata il 1989-07-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:443
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 13813

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Titolare di pensione diretta I.N.P.S.
  • Cumulo con pensione di riversibilità a carico della gestione speciale per gli artigiani
  • Integrazione al minimo di tale pensione
  • Diritto
  • Esclusione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
  • Legge 12 agosto 1982, n. 1339, art. 1, secondo comma.
  • Cost., art. 3.
Leggi la massima
Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma denunziata. - v. S. n. 81/1989.

Norme impugnate

  • art. 1, comma 2, legge 12 agosto 1982, n. 1339

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1989 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Rondini Anna, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva appellato la sentenza del Pretore di Viterbo affermativa del diritto della ricorrente, titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a percepire l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale per gli artigiani, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza emessa in data 16 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente la predetta integrazione; che, a parere del giudice a quo, l'ipotesi in argomento resterebbe estranea rispetto alle molteplici declaratorie d'illegittimità di cui la normativa impugnata è stata oggetto;
punto 2
Considerato che, con sentenza n. 81 del 1989, la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima sotto ogni profilo residuo riguardo a tutte le possibili ipotesi in cui essa preclude l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione de qua in caso di cumulo con gli altri trattamenti indicati nella medesima disposizione impugnata; che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze