diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7625 del 21/04/2004 (Rv. 572216 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Fattispecie antecedente alla entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 - Scelta dei lavoratori da sospendere - Criterio della rotazione imposto dalla contrattazione collettiva - Mancata applicazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572216-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, il potere del datore di lavoro di scegliere i lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni doveva essere esercitato nel rispetto di limiti interni (che imponevano di scegliere secondo criteri obiettivi, ragionevoli e coerenti con l'istituto della cassa integrazione) e di limiti esterni (che imponevano l'osservanza dei doveri di correttezza e buona fede ed il divieto di realizzare le discriminazioni di cui all'art. 15, legge n. 300 del 1970) e, conseguentemente, il criterio della rotazione, previsto sia pure soltanto in forma programmatica da un accordo sindacale, era derogabile esclusivamente in presenza di giusti motivi. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare siffatto principio, ha confermato la decisione di merito che - avendo ritenuto che la sospensione dal lavoro dei ricorrenti in data successiva alla entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 trovava titolo nelle successive proroghe dell'originario provvedimento di autorizzazione a fruire della cassa integrazione, risalente ad epoca precedente la data di entrata in vigore di detta legge, con la conseguenza della inapplicabilità del criterio della rotazione del personale in cassa integrazione guadagni, introdotto dalla citata legge n. 223 del 1991, e della necessità di valutare la condotta del datore di lavoro alla stregua dei generali principi di correttezza e di buona fede - aveva rigettato la domanda dei lavoratori di annullamento della sospensione lavorativa adottata nei loro confronti, rilevando che essi, intendendo far valere la invalidità della scelta operata dalla società datrice di lavoro, avevano apoditticamente asserito la violazione dei principi di correttezza e buona fede, senza addurre e provare la sussistenza di altri criteri da adottare in luogo di quelli utilizzati, né dimostrare la esistenza di eventuali motivi discriminatori volti a determinare la sospensione del rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)