Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 85 del 1967
Massime (1)
Massima n. 4659
- Frodi in materia di preparazione e commercio di vini
- D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162
- Termine di esercizio della delega
- Preteso mancato rispetto
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata con riferimento all'art. 76 della Costituzione, in quanto la legge delegata sarebbe stata emanata oltre il termine di tre mesi fissato con la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, è manifestamente infondata essendo stata già decisa nel senso della non fondatezza con le sentenze nn. 13/1967, 32/1967 e 33/1967.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1966 dal pretore di Fermo nel procedimento penale a carico di Savini Domenico, iscritta al n. 15 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25 febbraio 1967;
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza sopra indicata è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, in riferimento all'art. 76 della Costituzione in quanto, essendo la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1964, entrata in vigore il 12 novembre 1964, il termine di tre mesi, prefissato per l'esercizio della delega, sarebbe scaduto nel giorno 11 febbraio 1965, mentre la legge delegata è stata emanata il successivo giorno 12;
che l'ordinanza è stata notificata, comunicata e pubblicata ritualmente, ma nessuno si è costituito in questa sede;
punto 2
Considerato che con diverse sentenze (numeri 13, 32 e 33 del 1967) questa Corte ha dichiarato non fondata la questione predetta e che non sono state addotte e non sussistono ragioni che inducano a modificare le precedenti decisioni;
punto 3
Visti gli articoli 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti al pretore di Fermo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze