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Sez. 4, Sentenza n. 690 del 11/03/1969 Ud. (dep. 30/08/1969) Rv. 112733 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/112733-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - NORME DI COMPORTAMENTO -PRECEDENZA - PRECEDENZA DI FATTO - CONDIZIONI.*

La cosiddetta precedenza di fatto si risolve nell'impegno del crocevia, per parte del conducente non privilegiato, in condizione di assoluta sicurezza, rispetto al conducente prioritario nel caso, cioe, che il primo giunga al crocevia stesso con un anticipo tale, rispetto al secondo, da poter agevolmente passare senza costringerlo a manovre di emergenza. (V 110507, anno 1969, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)