Sez. 2, Ordinanza n. 19151 del 11/06/2026 (Rv. 678935-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di cassazione - Rigetto del COA - Opposizione - Giudice competente - Magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato - Definizione del giudizio di legittimità - Giudice del rinvio - Esclusione - Fondamento.
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In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'istanza di ammissione al beneficio per il giudizio di cassazione, dopo il rigetto del COA, va riproposta al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, il cui potere di decidere, qualora non sia stato adito anteriormente, si esaurisce con la definizione del giudizio di legittimità, e non si trasferisce al giudice dell'eventuale rinvio, perché il relativo giudizio gode di propria autonomia rispetto ai precedenti gradi del processo, non potendo essere considerato una mera continuazione della controversia di legittimità.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 83 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 93, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 124, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 126 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)