Sez. 3, Sentenza n. 13017 del 04/12/1991 (Rv. 474870 - 01)
Procedimento civile - Giudice - Istruttore - Poteri e obblighi - Rimessione della causa al collegio | Obblighi - Giudizio d'appello - Rimessione delle parti al collegio da parte dell'istruttore per l'integrazione del contenuto di una precedente ordinanza istruttoria - Omessa precisazione delle conclusioni - Pronuncia nel merito della controversia - Nullità.
Procedimento civile - Giudice - Istruttore - Poteri e obblighi - Rimessione della causa al collegio
Nell'ipotesi che nel giudizio d'appello le parti siano state rimesse al Collegio dall'istruttore, per la integrazione del contenuto di una precedente ordinanza istruttoria, senza previa precisazione delle conclusioni, la pronuncia nel merito della causa comporta la lesione del diritto di difesa delle parti ed è, pertanto, affetta da nullità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)