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Sez. 1, Ordinanza n. 22965 del 09/08/2025 (Rv. 675971-01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Mutuo di scopo - Onere della prova dell’effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675971-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel contratto di mutuo di scopo, l'onere della prova dell'effettiva devoluzione delle somme mutuate allo scopo programmato dalle parti grava sulla parte mutuataria tenuta a realizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, lo scopo concordato. (In applicazione dell'enunciato principio la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, accogliendo parzialmente l'opposizione allo stato passivo avverso il provvedimento di diniego del g.d. all'insinuazione al passivo di somme derivate da un contratto di mutuo ipotecario e di finanziamento chirografario, aveva posto a carico dell'istituto di credito la prova circa la finalizzazione dei finanziamenti).

Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)