Sez. L, Sentenza n. 11534 del 22/10/1992 (Rv. 479103 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Effetto devolutivo | Operatività di una norma anche sotto il profilo temporale - Accertamento d'ufficio - Violazione del principio del "devolutum" - Esclusione - Fattispecie relativa alla sanzione ex art. 5, quattordicesimo comma, D.L. n. 463 del 1983, in relazione a fatto anteriore alla disciplina delle fasce orarie di reperibilità.
Impugnazioni civili - Appello - Domande - Effetto devolutivo
Il giudice di appello, sebbene investito di una specifica doglianza in ordine ad una determinata norma di legge, ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 113 cod. proc. civ., di verificare la piena operatività della medesima (con riguardo alla fattispecie concreta) anche sotto il profilo temporale, restando escluso che tale controllo integri una violazione del principio del "devolutum". (Nella specie, il tribunale, investito della questione dell'applicabilità, in ipotesi di assenza alla visita di controllo, della sanzione ex art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 1983 n. 463 convertito con legge 1983 n. 638, aveva escluso l'operatività della norma in relazione a fatto anteriore all'avvento della disciplina delle fasce orarie di reperibilità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)