Sez. 3, Sentenza n. 2629 del 27/04/1982 (Rv. 420483 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO PRESTAZIONI DOMESTICHE ED INFERMIERISTICHE PER LA DURATA DELLA VITA DEL BENEFICIARIO DIETRO CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DI UN IMMOBILE O DI ALTRA ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE - NATURA - CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA SULLA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO PREVISTA PER IL LAVORO SUBORDINATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO COMPLESSO O INNOMINATO O MISTO - CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO PRESTAZIONI DOMESTICHE ED INFERMIERISTICHE PER LA DURATA DELLA VITA DEL BENEFICIARIO DIETRO CORRISPETTIVO DELLA CESSIONE DI UN IMMOBILE O DI ALTRA ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE - NATURA - CONTRASTO CON NORME IMPERATIVE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA SULLA DURATA MASSIMA DELL'ORARIO DI LAVORO PREVISTA PER IL LAVORO SUBORDINATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il contratto, avente ad oggetto prestazioni domestiche ed infermieristiche, per la durata della vita del beneficiario, ed ancorché su mera "richiesta o comando" del medesimo, dietro corrispettivo della cessione di un immobile o di altra attribuzione patrimoniale, integra un negozio atipico, il quale, sia o meno "mixtum cum donatione", in relazione all'eventuale maggiore entità del valore di detto immobile od attribuzione, non contrasta con norme imperative, né, in particolare, implica una lesione della libertà o dignità dell'obbligato, perché non si traduce in un asservimento, ma comporta prestazioni di fare, la cui assunzione ed esecuzione resta ricollegabile a libere scelte dell'obbligato medesimo. Tale contratto è assimilabile alla rendita vitalizia, per analogia di contenuto e di natura aleatoria, e non anche al lavoro subordinato, con la conseguenza che per le suddette prestazioni di accudimento ed assistenza non è invocabile la disciplina sulla durata massima dell'orario di lavoro. (V 50/80, mass n 403424).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1872, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)